Disciplinare di Produzione della Denominazione ad Origine Controllata Reggiano
Disciplinare di Produzione dei Vini ad Indicazione Geografica Tipica "Emilia" o "dell'Emilia"
Disciplinare di Produzione della Denominazione ad Origine Controllata Reggiano
GAZZETTA UFFICIALE N� 143 DEL 22 GIUGNO 2005
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 13 giugno 2005
Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione
di origine controllata �Reggiano�.
IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta
legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina
del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei
vini;
Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni
modificative ed integrative alla normativa che disciplina il settore
agricolo e forestale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1971,
con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine
controllata dei vini �Reggiano� ed e' stato approvato il relativo
disciplinare di produzione e successive modifiche;
Vista la domanda presentata dal Consorzio per la tutela e la
valorizzazione dei vini �Reggiano� e �Colli di Scandiano e di
Canossa� di Reggio Emilia in data 24 aprile 2003, intesa ad ottenere
la modificazione del disciplinare di produzione della denominazione
di origine controllata dei vini �Reggiano�;
Visto sulla sopracitata richiesta di modifica il parere favorevole
della Regione Emilia Romagna, trasmesso in data 1� settembre 2003;
Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di modificazione
del disciplinare di produzione della denominazione di origine
controllata dei vini �Reggiano�, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- serie generale - n. 56 del 9 marzo 2005;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi
previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati
avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;
Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modificazione
del disciplinare di produzione della denominazione di origine
controllata dei vini �Reggiano�;
Decreta:
Art. 1.
1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di
origine controllata �Reggiano�, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1971 e successive modifiche, e' sostituito
per intero dal testo annesso al presente decreto le cui misure
entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2005.
Art. 2.
1. I produttori e gli aventi diritto che intendono porre in
commercio, a partire gia' dalla vendemmia 2005, i vini a
denominazione di origine controllata �Reggiano�, provenienti da
vigneti non ancora iscritti all'Albo dei vigneti attualmente operante
presso i competenti organi territoriali, ma aventi base ampelografica
conforme all'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad
effettuare le denunce dei rispettivi terreni vitati ai fini
dell'iscrizione dei medesimi all'elenco delle vigne �Reggiano�, entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.
2. I vigneti denunciati ai sensi del precedente comma, solo per
l'annata 2005, potranno essere iscritti a titolo provvisorio
nell'elenco sopra citato, se a giudizio degli organi tecnici della
Regione Emilia-Romagna, le denunce risultino sufficientemente
attendibili, nel caso in cui gli Enti prima citati non abbiano potuto
effettuare, per dichiarata impossibilita' tecnica, gli accertamenti
di idoneita' previsti dalla normativa vigente.
Art. 3.
1. Chiunque produce, pone in vendita o comunque distribuisce per il
consumo vini con la denominazione di origine controllata �Reggiano�,
e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei
requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 13 giugno 2005
Il direttore generale: Abate
Allegato
Disciplinare di produzione dei vini a
denominazione di origine controllata �Reggiano�
Art. 1.
La denominazione di origine controllata �Reggiano� e' riservata
ai vini e ai mosti parzialmente fermentati che rispondono alle
condizioni ed ai requisiti del presente disciplinare di produzione
per le seguenti tipologie:
�Reggiano� Lambrusco (anche frizzante);
�Reggiano� Lambrusco Salamino (anche frizzante);
�Reggiano� Rosso (anche frizzante);
�Reggiano� bianco spumante;
�Reggiano� Lambrusco novello (anche frizzante);
�Reggiano� Rosso novello.
Art. 2.
La denominazione di origine controllata �Reggiano�, seguita da
una delle specificazioni di cui appresso, e' riservata ai vini e ai
mosti parzialmente fermentati ottenuti da uve provenienti dai vigneti
aventi in ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:
�Reggiano� Lambrusco:
Lambrusco Marani, Lambrusco Salamino, Lambrusco Montericco,
Lambrusco Maestri, Lambrusco di Sorbara, Lambrusco Grasparossa,
Lambrusco Viadanese, Lambrusco Oliva, congiuntamente o
disgiuntamente, in misura non inferiore all'85%;
per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o
congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Ancellotta, Malbo
Gentile e Lambrusco a foglia frastagliata.
�Reggiano� Lambrusco novello:
Lambrusco Marani, Lambrusco Salamino, Lambrusco Montericco,
Lambrusco Maestri, Lambrusco di Sorbara, Lambrusco Grasparossa,
Lambrusco Viadanese, Lambrusco Oliva, congiuntamente o
disgiuntamente, in misura non inferiore all'85%;
per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o
congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Ancellotta, Malbo
Gentile e Lambrusco a foglia frastagliata.
�Reggiano� Lambrusco Salamino:
Lambrusco Salamino in misura non inferiore all'85%;
per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o
congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Ancellotta, Lambrusco
Marani, Lambrusco di Sorbara e Malbo Gentile.
�Reggiano� Rosso:
Ancellotta dal 50% al 60%;
per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o
congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Lambrusco Salamino,
Lambrusco Marani, Lambrusco di Sorbara, Malbo Gentile, Lambrusco
Maestri, Lambrusco Grasparossa, Sangiovese, Merlot,
CabernetSauvignon, Marzemino, Lambrusco Oliva, Lambrusco Viadanese e
Lambrusco a foglia frastagliata.
�Reggiano� Rosso novello:
Ancellotta dal 50% al 60%;
per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o
congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Lambrusco Salamino,
Lambrusco Marani, Lambrusco di Sorbara, Malbo Gentile, Lambrusco
Maestri, Lambrusco Grasparossa, Sangiovese, Merlot,
CabernetSauvignon, Marzemino, Lambrusco Oliva, Lambrusco Viadanese e
Lambrusco a foglia frastagliata.
�Reggiano� bianco spumante:
Lambrusco Marani, Lambrusco Maestri, Lambrusco Salamino,
Lambrusco Montericco, Lambrusco di Sorbara e Malbo Gentile
congiuntamente o disgiuntamente per il 100%.
Le uve a bacca rossa devono essere vinificate in bianco.
Art. 3.
Le uve destinate alla produzione di vino a denominazione di
origine controllata �Reggiano� Lambrusco devono essere prodotte nel
territorio della provincia di Reggio-Emilia con l'esclusione di
quelle zone non idonee alla produzione di un vino che risponda ai
requisiti di cui al presente disciplinare. In particolare la zona di
produzione comprende l'intero territorio dei comuni di: Rolo,
Fabbrico, Campagnola, Rio Saliceto, Correggio, San Martino in Rio,
Bagnolo in Piano, Novellara, Cadelbosco Sopra, Castelnovo Sotto,
Gualtieri, Guastalla, Reggiolo, Sant'Ilario d'Enza, Reggio Emilia,
Cavriago, Bibbiano, Montecchio, San Polo d'Enza, Canossa, Quattro
Castella, Vezzano sul Crostolo, Albinea, Scandiano, Casalgrande,
Rubiera, Viano, Castellarano, Campegine, Poviglio, Boretto,
Gattatico, Brescello, Carpineti e Baiso.
Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di
origine controllata �Reggiano� rosso devono essere prodotte nel
territorio della provincia di Reggio Emilia con esclusione di quelle
zone non idonee alla produzione di un vino che risponda ai requisiti
di cui al presente disciplinare. In particolare la zona di produzione
comprende l'intero territorio dei comuni di:
Reggio Emilia, Cadelbosco Sopra, Bagnolo in Piano, Novellara,
Campagnola, Rolo, Rio Saliceto, Fabbrico, Correggio, San Martino in
Rio, Rubiera, Montecchio, Campegine, S. Ilario d'Enza, Gualtieri,
Guastalla, Reggiolo, Cavriago, Bibbiano, Casalgrande Albinea, Quattro
Castella e Scandiano.
Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di
origine controllata �Reggiano� Lambrusco Salamino devono essere
prodotte nel territorio della provincia di Reggio Emilia con
esclusione di quelle zone non idonee alla produzione di un vino che
risponda ai requisiti di cui al presente disciplinare. In particolare
la zona di produzione comprende l'intero territorio dei comuni di:
Reggio Emilia, Rubiera, S. Martino in Rio, Correggio, Rio Saliceto,
Campagnola, Rolo, Fabbrico, Bagnolo in Piano, Guastalla e Novellara.
Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di
origine controllata �Reggiano� bianco spumante devono essere prodotte
nel territorio della provincia di Reggio Emilia con esclusione di
quelle zone non idonee alla produzione di un vino che risponda ai
requisiti di cui al presente disciplinare. In particolare la zona di
produzione comprende l'intero territorio dei comuni di: Reggio
Emilia, Rubiera, S. Ilario d'Enza, S. Martino in Rio, Correggio, Rio
Saliceto, Campagnola, Rolo, Fabbrico, Bagnolo in Piano, Guastalla,
Novellara, Gualtieri, Montecchio, Campegine.
Art. 4.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini di
cui all'art. 2 del presente disciplinare i seguenti titoli
alcolometrici volumici naturali minimi:
�Reggiano� Lambrusco 9,50% vol;
�Reggiano� Lambrusco novello 9,50% vol;
�Reggiano� Rosso 9,50% vol;
�Reggiano� Rosso novello 9,50% vol;
�Reggiano� Lambrusco Salamino 9,50% vol;
�Reggiano� Bianco spumante 9,50% vol.
Tuttavia, nelle annate con condizioni climatiche sfavorevoli la
Regione Emilia Romagna con proprio provvedimento potra' stabilire, di
anno in anno, prima della vendemmia, un titolo alcolometrico volumico
minimo naturale delle uve inferiore di mezzo grado a quello stabilito
nel precedente comma.
Art. 5.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione dei vini �Reggiano� devono essere atte a conferire alle
uve, al mosto ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di
qualita'.
Negli impianti che verranno realizzati dopo l'entrata in vigore
del presente disciplinare, le forme di allevamento ammesse sono
quelle a filare con parete produttiva singola e a filare con parete
produttiva sdoppiata.
Per i sistemi a filare con parete produttiva singola la densita'
di piantagione, per i nuovi impianti, non potra' essere inferiore a
1.600 viti per ettaro.
Per i sistemi a filare con parete produttiva sdoppiata la
densita' di piantagione, per i nuovi impianti, non potra' essere
inferiore a 2.000 viti per ettaro.
E' vietata ogni pratica di forzatura. E' ammessa l'irrigazione di
soccorso.
Ferme restando le caratteristiche delle uve, la resa massima di
uva per ettaro ammessa per la produzione dei vini a denominazione di
origine controllata �Reggiano� non deve essere superiore ai limiti di
seguito specificati:
�Reggiano� Lambrusco 18 ton. per Ha;
�Reggiano� Lambrusco novello 18 ton. per Ha;
�Reggiano� Rosso 18 ton. per Ha;
�Reggiano� Rosso novello 18 ton. per Ha;
�Reggiano� Lambrusco Salamino 18 ton. per Ha;
�Reggiano� Bianco spumante 18 ton. per Ha.
La resa, anche in annate eccezionalmente favorevoli, dovra'
essere riportata a detti limiti, purche' la produzione globale del
vigneto non superi di oltre il 20% i limiti medesimi. Qualora la resa
di uva per Ha superi il limite stabilito del 20% in piu' l'intera
produzione non potra' rivendicare la denominazione di origine
controllata.
La resa massima di vino per la produzione dei vini di cui
all'art. 2 del presente disciplinare di produzione non deve essere
superiore al 70% per tutti i vini.
Qualora la resa uva - vino superi detto limite, ma non il 75%, la
parte eccedente non ha diritto alla denominazione di origine
controllata, oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di
origine controllata di tutto il prodotto.
Art. 6.
La denominazione di origine controllata �Reggiano� bianco
spumante puo' essere utilizzata per produrre vino spumante ottenuto
con mosti e vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti nel presente disciplinare e a condizione che la
spumantizzazione avvenga a mezzo di fermentazione in autoclave o in
bottiglia in ottemperanza alle vigenti norme sulla preparazione degli
spumanti.
Art. 7.
Le operazioni di elaborazioni dei mosti e dei vini, di
vinificazione, ivi compresa la presa di spuma, dell'affinamento in
bottiglia, dell'eventuale invecchiamento in botti di legno, per le
tipologie previste, e della spumantizzazione devono essere effettuate
nell'ambito del territorio della provincia di Reggio Emilia.
E' facolta' del Ministero delle politiche agricole e forestali -
Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, consentire che le suddette operazioni siano effettuate in
stabilimenti situati nel territorio delle province di Parma, Mantova
e Modena a condizione che le ditte interessate ne facciano richiesta
e dimostrino di aver effettuato le dette operazioni da almeno 10 anni
dalla data di entrata in vigore del presente disciplinare e producano
tradizionalmente i vini in questione utilizzando mosti o vini
provenienti dalla zona di produzione di cui all'art. 3 del presente
disciplinare vinificate secondo le pratiche enologiche tradizionali
leali e costanti in uso nel territorio stesso.
La dolcificazione deve effettuarsi con mosti d'uva, mosti d'uva
concentrati, mosti d'uva parzialmente fermentati, tutti provenienti
da uve di vigneti iscritti all'albo atte alla produzione di vini a
d.o.c. �Reggiano� prodotti nelle zone delimitate dal precedente art.
3 o con mosto concentrato rettificato. L'arricchimento, quando
consentito, puo' essere effettuato con l'impiego di mosto concentrato
rettificato o, in alternativa, con mosto di uve concentrato ottenuto
dalle uve di vigneti delle varieta' previste dal presente
disciplinare e iscritte all'albo, o a mezzo concentrazione a freddo o
altre tecnologie consentite.
Il mosto concentrato rettificato proveniente da uve non destinate
alla produzione dei vini a d.o.c. �Reggiano� aggiunti
nell'arricchimento e nella dolcificazione dovranno sostituire
un'eguale quantita' di vino d.o.c. �Reggiano�.
La presa di spuma, nell'arco dell'intera annata, deve effettuarsi
con mosti di uve, mosti d'uva concentrati, mosti d'uva parzialmente
fermentati, tutti provenienti da uve atte alla produzione dei vini a
d.o.c. �Reggiano� o con mosto concentrato rettificato, anche su
prodotti arricchiti. Nella vinificazione sono ammesse soltanto
pratiche enologiche leali e costanti atte a conferire ai vini le loro
peculiari caratteristiche.
Le tipologie �novello� devono essere ottenute con almeno il 50%
di vino proveniente dalla macerazione carbonica delle uve.
Art. 8.
I vini di cui all'art. 2, all'atto dell'immissione al consumo,
devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
�Reggiano� Lambrusco:
colore: rosato piu' o meno intenso; rosso dal rubino al rosso
intenso;
odore: gradevole, caratteristico che varia dal fruttato al
floreale;
sapore: secco, abboccato, amabile, dolce, fresco, gradevole,
caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50% vol;
acidita' totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
�Reggiano� Lambrusco frizzante:
spuma: vivace, evanescente;
colore: rosato piu' o meno intenso;
rosso dal rubino al rosso intenso;
odore: gradevole, caratteristico che varia dal fruttato al
floreale;
sapore: secco, abboccato, amabile, dolce, fresco, gradevole,
caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50% vol;
acidita' totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
�Reggiano� Lambrusco Salamino:
colore: rosato o rosso;
odore: gradevole, caratteristico che varia dal fruttato al
floreale;
sapore: secco, abboccato, amabile, dolce, fresco, gradevole,
caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50% vol;
acidita' totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
�Reggiano� Lambrusco Salamino frizzante:
spuma: vivace, evanescente;
colore: rosato o rosso;
odore: gradevole, caratteristico che varia dal fruttato al
floreale;
sapore: secco, abboccato, amabile, dolce, fresco, gradevole,
caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50% vol;
acidita' totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
�Reggiano� Rosso:
colore: rosso;
odore: caratteristico, fruttato, floreale;
sapore: secco, abboccato, amabile, dolce, gradevole, pieno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50% vol;
acidita' totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l;
e' consentito l'invecchiamento anche in botti di legno.
�Reggiano� Rosso frizzante:
spuma: vivace, evanescente;
colore: rosso;
odore: caratteristico, fruttato, floreale;
sapore: secco, abboccato, amabile, dolce, gradevole, pieno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50% vol;
acidita' totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
�Reggiano� bianco spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: bianco con leggera tendenza al paglierino;
odore: caratteristico, fruttato, floreale;
sapore: sapido, fresco, armonico, vellutato, morbido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
zuccheri massimi secondo normativa CE;
acidita' totale minima: 6,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
�Reggiano� Lambrusco novello:
colore: rosso;
odore: vinoso, intenso, fruttato;
sapore: sapido, tranquillo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidita' totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
�Reggiano� Lambrusco novello frizzante:
spuma: vivace, evanescente;
colore: rosso;
odore: vinoso, intenso, fruttato;
sapore: sapido, vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidita' totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
�Reggiano� Rosso novello:
colore: rosso;
odore: vinoso, intenso, fruttato;
sapore: sapido, tranquillo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidita' totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
Per le tipologie in cui e' ammesso l'affinamento in botti di
legno, puo' rilevarsi sentore di legno.
E' in facolta' del Ministero delle politiche agricole e forestali
- Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, di modificare, con proprio decreto, i valori dei limiti minimi
riferiti all'estratto non riduttore minimo e all'acidita' totale
minima.
Art. 9.
Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di
origine controllata �Reggiano� e' vietato l'uso di qualificazioni
diverse da quelle previste dal presente disciplinare di produzione,
ivi compresi gli aggettivi superiore, extra, fine, scelto,
selezionato e similari.
E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a
nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato
laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
Le indicazioni tendenti a specificare l'attivita' agricola
dell'imbottigliatore quali: viticoltore, fattoria, tenuta, podere,
cascina ed altri termini similari, sono consentite in osservanza
delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia.
Art. 10.
I vini a denominazione di origine controllata �Reggiano�,
previsti dal presente disciplinare, se confezionati in recipienti di
capacita' fino a 5 litri possono essere immessi al consumo solo in
bottiglie di vetro chiuse con qualsiasi chiusura compreso il tappo a
fungo tradizionalmente usato nella zona, eccetto il tappo a corona.
Le bottiglie di capacita' inferiore a 0,500 litri potranno
utilizzare anche il tappo a corona.
Disciplinare di Produzione dei Vini a Denominazione ad Origine Controllata Colli di Scandiano e di Canossa
Aggiornamento secondo disposizioni di legge anno 2005
ART. 1
La denominazione di origine controllata �Colli di Scandiano e di Canossa� � riservata ai vini e ai mosti parzialmente fermentati che rispondono alle condizioni ed ai requisiti del presente disciplinare di produzione con le seguenti tipologie:
Colli di Scandiano e Canossa Sauvignon (anche nelle tipologie frizzante, passito e riserva)
Colli di Scandiano e Canossa Malvasia (anche nelle tipologie frizzante e spumante)
Colli di Scandiano e Canossa Pinot (anche nella tipologia frizzante e spumante)
Colli di Scandiano e Canossa Chardonnay (anche nella tipologia frizzante e spumante)
Colli di Scandiano e Canossa Lambrusco Grasparossa (anche nella tipologia frizzante)
Colli di Scandiano e Canossa Lambrusco Montericco Rosso (anche nella tipologia frizzante)
Colli di Scandiano e Canossa Lambrusco Montericco Rosato (anche nella tipologia frizzante)
Colli di Scandiano e Canossa Cabernet Sauvignon (anche nella tipologia riserva)
Colli di Scandiano e Canossa Marzemino (anche nelle tipologie frizzante e novello)
Colli di Scandiano e Canossa Malbo gentile (anche nelle tipologie frizzante e novello)
Colli di Scandiano e Canossa Bianco (anche nelle tipologie frizzante e spumante)
Colli di Scandiano e Canossa Bianco Classico (anche nella tipologia frizzante)
Colli di Scandiano e Canossa Rosso (anche nelle tipologie frizzante e novello)
ART. 2
La denominazione �Colli di Scandiano e di Canossa� seguita obbligatoriamente da una delle specificazioni di cui appresso, � riservata ai vini e ai mosti parzialmente fermentati ottenuti da uve provenienti dai vigneti aventi rispettivamente in ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:
�COLLI DI SCANDIANO E DI CANOSSA� SAUVIGNON
(anche nella tipologia frizzante, Passito e Riserva):
Sauvignon in misura non inferiore al 90%;
per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Malvasia di Candia, Pinot Bianco, Pinot Grigio, Trebbiano Romagnolo e Chardonnay.
�COLLI DI SCANDIANO E DI CANOSSA� MALVASIA
Malvasia di Candia aromatica in misura non inferiore all�85%;
per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Malvasia di Candia B., Pinot Bianco, Pinot Grigio, Trebbiano Romagnolo e Chardonnay.
�COLLI DI SCANDIANO E DI CANOSSA � PINOT (anche nella tipologia Frizzante e Spumante):
Pinot Bianco e/o Pinot Nero per il 100%.
�COLLI DI SCANDIANO E DI CANOSSA� CHARDONNAY (anche nella tipologia Frizzante e Spumante):
Chardonnay in misura non inferiore all�85%;
per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Pinot Bianco, Pinot Nero e Pinot Grigio.
�COLLI DI SCANDIANO E DI CANOSSA� LAMBRUSCO GRASPAROSSA:
(Anche nella tipologia frizzante)
Lambrusco Grasparossa in misura non inferiore all�85%;
per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Lambrusco Marani, Lambrusco Montericco, Ancellotta, Malbo Gentile e Croatina.
�COLLI DI SCANDIANO E DI CANOSSA� LAMBRUSCO MONTERICCO ROSSO:
(anche nella tipologia frizzante)
Lambrusco Montericco in misura non inferiore all�85%;
per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Lambrusco Marani, Lambrusco Grasparossa, Lambrusco Salamino, Malbo Gentile, Ancellotta e Croatina.
�COLLI DI SCANDIANO E DI CANOSSA� LAMBRUSCO MONTERICCO ROSATO:
(Anche nella tipologia frizzante)
Lambrusco Montericco in misura non inferiore all�85%;
per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Lambrusco Marani, Lambrusco Grasparossa, Lambrusco Salamino, Malbo Gentile, Ancellotta e Croatina.
Le uve devono essere vinificate in bianco.
�COLLI DI SCANDIANO E DI CANOSSA� CABERNET SAUVIGNON:
(anche nella tipologia riserva)
Cabernet Sauvignon in misura non inferiore all�85%;
per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Sangiovese, Merlot e Ancellotta.
�COLLI DI SCANDIANO E DI CANOSSA� MARZEMINO
(anche nella tipologia frizzante e Novello):
Marzemino in misura non inferiore all�85%;
per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Croatina, Sgavetta e Malbo Gentile.
�COLLI DI SCANDIANO E DI CANOSSA� MALBO GENTILE
(anche nella tipologia frizzante e Novello):
Malbo Gentile in misura non inferiore all�85%;
per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Croatina e Sgavetta.
�COLLI DI SCANDIANO E DI CANOSSA� BIANCO
(anche nelle tipologie Classico , frizzante e Spumante):
Spergola in misura non inferiore all�85%;
per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Malvasia di Candia, Trebbiano Romagnolo, Pinot Bianco e Pinot Grigio. E� ammessa la presenza di uve provenienti dai vitigni Malvasia di Candia Aromatica fino ad un massimo del 5%.
Il vino �Colli di Scandiano e di Canossa� bianco prodotto nella zona di origine pi� antica, delimitata all�art. 3, pu� recare la qualificazione �CLASSICO�.
�COLLI DI SCANDIANO E DI CANOSSA� ROSSO
(anche nella tipologia Novello e frizzante):
Marzemino, minimo 50%
Cabernet� Sauvignon e Malbo Gentile, congiuntamente o disgiuntamente, massimo 35%; per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve a bacca nera non aromatiche provenienti dai vitigni idonei alla coltivazione per la provincia di Reggio Emilia.
ART. 3
Le uve destinate alla produzione di vino a denominazione di origine controllata �Colli di Scandiano e di Canossa� devono essere prodotte nella zona che comprende in tutto i territori amministrativi dei seguenti Comuni: Albinea, Quattro Castella, Bibbiano, Montecchio, S. Polo d�Enza, Canossa, Vezzano sul Crostoso, Viano, Scandiano, Castellarano e Casalgrande e, in parte, i Comuni di Reggio Emilia, Casina, S. Ilario d�Enza e Cavriago.
In particolare la zona di produzione � cos� delimitata:
partendo a nord della Provincia di Reggio Emilia dal punto di congiunzione del confine comunale di Montecchio con il torrente Enza, la linea di delimitazione segue, in direzione nord-est, il confine comunale di Montecchio fino ad incontrare la strada comunale che porta a Gazzaro. Prosegue con tale strada, verso est, fino ad immettersi sulla Via Emilia in prossimit� del Villaggio Bellarosa. Segue la Via Emilia verso est fino ad incontrare il confine comunale di S. Ilario d�Enza in prossimit� di Gaida che segue verso sud fino all�incontro con il confine comunale di Montecchio. Segue il predetto confine fino ad incontrare il confine comunale di Cavriago seguendolo fino alla strada comunale denominata Via Guardanavona. Segue tale strada verso sud fino al capoluogo di Cavriago e prosegue poi con la strada provinciale che conduce a Roncina. Segue la predetta strada, raggiunge la localit� Roncina, prosegue con Via Gorizia fino ad incontrare Via Inghilterra seguendola fino all�incontro con Via F.lli Rosselli. Prosegue verso sud con tale via fino all�incontro con Via Bartolo da Sassoferrato, che segue fino ad incontrare Via Oliviero Ruozzi. Procede con essa verso sud fino a S. Rigo dove si congiunge con la strada che porta a Rivalta. Segue questa strada fino a Rivalta dove si congiunge con la statale Reggio � Rivalta, indi in prossimit� di quota 101,4 , la delimitazione prosegue con la strada che si congiunge in localit� Cristo con la strada Reggio Emilia � Albinea. Prosegue verso nord-est toccando la localit� Case Camorani, indi segue il tracciato stradale che, in direzione est, porta a Canali e giunge a Case Oleari. La linea di delimitazione prosegue quindi lungo il tracciato stradale che in direzione sud-est passa per Case Tacoli, Villa Veneri e, in localit� Osteria si congiunge con la statale che conduce a Scandiano che segue in direzione Fogliano fino a Bosco. Da questo punto la linea di delimitazione prosegue in direzione nord-est lungo il tracciato stradale che conduce a Ponte del Gazo fino ad incontrare il canale di Secchia. Segue il suddetto canale fino ad incontrare il confine comunale di Scandiano, lo segue fino ad incontrarsi in prossimit� della localit� S. Donnino con il confine comunale di Casalgrande. Segue il predetto confine fino ad incontrarsi in localit� Veggia con il confine comunale di Castellarano che segue fino a congiungersi con il Torrente Tresinaro a quota 171 da cui inizia il confine comunale di Viano. Prosegue verso sud con tale confine indi risalendo a nord in localit� Monte Duro si congiunge con il confine comunale di Vezzano sul Crostolo che segue risalendo sempre verso nord fino a congiungersi in localit� Bettola con la strada statale che porta a Casina. La segue fino all�incontro con la strada comunale, che passando da Paullo e Costaferrata, conduce a Bergogno, dove si ricongiunge con il confine comunale di Canossa. La delimitazione segue verso sud tale confine risalendo poi a nord per congiungersi con il confine comunale di S. Polo d�Enza. Prosegue poi seguendo il Torrente Enza fino a congiungersi in prossimit� di localit� Sconnavacca con il confine comunale di Montecchio, che segue sempre seguendo il Torrente Enza fino ad incontrare il punto da cui la delimitazione ha avuto inizio.
Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata �Colli di Scandiano e di Canossa� bianco con la menzione �classico� devono essere prodotte nella zona di origine pi� antica comprendente i seguenti Comuni: in tutto il Comune di Albinea e in parte i Comuni di Viano, Scandiano, Casalgrande, Castellarano e Reggio Emilia.
La descrizione della zona � la seguente:
partendo da ovest della Provincia di Reggio Emilia, dal punto di congiunzione del confine comunale di Albinea con il Torrente Crostolo, la linea di delimitazione segue in direzione nord-est detto torrente fino ad incontrare la strada che conduce a Villa Corbelli. Prosegue quindi con essa fino all�Osteria del Capriolo. Da questo punto la linea di delimitazione prosegue in territorio di Reggio Emilia seguendo la strada provinciale Albinea � Reggio Emilia e toccando nell�ordine le localit� Cristo e Case Camorani, indi segue il tracciato stradale che in direzione est porta a Canali e che giunge a Case Oleari. La linea di delimitazione prosegue quindi lungo il tracciato stradale che, in direzione sud-est, passa per Case Tacoli, Villa Veneri e, in localit� Osteria, si congiunge con la statale che conduce a Scandiano che segue in direzione di Fogliano fino a Bosco. Da questo punto la linea di delimitazione prosegue in direzione nord-est lungo il tracciato stradale che conduce a ponte del Gazo fino ad incontrare il canale Secchia. Segue il suddetto canale fino a Madonna della Neve e, da questa localit�, prosegue lungo il tracciato stradale che, passando per Case Tomba e Chiozzino, giunge in localit� Molini. Da questa localit�, la linea di delimitazione segue il canale di Reggio fino a Castellarano. Dal Molino di Castellarano la linea segue la strada comunale che, passando per il Cimitero di Castellarano giunge alla localit� Barcaiuoli e di qui, seguendo la strada vicinale esistente raggiunge Case Piloni ed il Rio di S. Valentino. Risale il corso del rio fino alla Localit� Scuole ove imbocca il tracciato stradale che passando per Ca� de Prodi, Telarolo, Rondinara, Ca� de Gatti e proseguendo in direzione sud passa per la Minghetta e raggiunge, deviando verso nord-ovest in prossimit� di quota 228, la localit� di S. Polo (sede comunale di Viano). Proseguendo poi lungo lo stesso tracciato stradale, la linea di delimitazione passa per Case Paulli, Ca� de Vezzosi, Regnano, Ca� di Regnano, Ca� Bertacchi, Cavazzone e poco oltre quest�ultima localit� incontra il confine comunale di Albinea � Viano. Segue il predetto confine comunale Vezzano � Albinea che segue fino ad incontrare il Torrente Crostolo, punto da cui la delimitazione ha avuto inizio.
ART. 4
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini di cui all�art. 2 del presente disciplinare, per tutte le tipologie previste, i seguenti titoli alcolometrici volumici naturali minimi:
�COLLI DI SCANDIANO E DI CANOSSA� Sauvignon 10,00 % Vol.
Sauvignon Passito 11,00 % Vol.
�COLLI DI SCANDIANO E DI CANOSSA� Pinot 10,50 % vol.
�COLLI DI SCANDIANO E DI CANOSSA� Pinot Spumante 9,50 % vol.
�COLLI DI SCANDIANO E DI CANOSSA� Chardonnay 10,50 % vol.
�COLLI DI SCANDIANO E DI CANOSSA� Chardonnay Spumante 9,50 % vol.
�COLLI DI SCANDIANO E DI CANOSSA� Malvasia 9,50 % vol.
�COLLI DI SCANDIANO E DI CANOSSA� Malvasia Spumante 9,50 % vol.
�COLLI DI SCANDIANO E DI CANOSSA� Bianco 10,00 % vol.
�COLLI DI SCANDIANO E DI CANOSSA� Bianco Spumante 9,50 % vol.
�COLLI DI SCANDIANO E DI CANOSSA� Bianco Classico 10,00 % vol.
�COLLI DI SCANDIANO E DI CANOSSA� Lambrusco Grasparossa 9,50 % vol.
�COLLI DI SCANDIANO E DI CANOSSA� Lambrusco Montericco 9,50 % vol.
�COLLI DI SCANDIANO E DI CANOSSA� Cabernet Sauvignon 11,00 % vol.
�COLLI DI SCANDIANO E DI CANOSSA� Marzemino 10,50 % vol.
�COLLI DI SCANDIANO E DI CANOSSA� Malbo Gentile 10,50 % vol.
�COLLI DI SCANDIANO E DI CANOSSA� Rosso 10,50 % vol.
Tuttavia, nelle annate con condizioni climatiche sfavorevoli, la Regione Emilia � Romagna, con proprio provvedimento, potr� stabilire, di anno in anno prima della vendemmia, un titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle uve inferiore di mezzo grado a quello stabilito nel precedente comma, fermi restando i limiti minimi previsti dalla normativa vigente.
ART. 5
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini �Colli di Scandiano e di Canossa� devono essere atte a conferire alle uve, al mosto ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualit�.
Negli impianti che verranno realizzati dopo l�entrata in vigore del presente disciplinare, le forme di allevamento ammesse sono quelle a filare con parete produttiva singola e a filare con parete produttiva sdoppiata.
Per i sistemi a filare con parete produttiva singola la densit� di piantagione per i nuovi impianti non potr� essere inferiore a 1.600 viti per ettaro.
Per i sistemi a filare con parete produttiva sdoppiata la densit� di piantagione per i nuovi impianti non potr� essere inferiore a 2.000 viti per ettaro.
E� vietata ogni pratica di forzatura; � ammessa l�irrigazione di soccorso.
Ferme restando le caratteristiche delle uve, la resa massima di uva per ettaro ammessa per la produzione dei vini �Colli di Scandiano e di Canossa� per tutte le tipologie previste non deve essere superiore ai limiti di seguito specificati:
�Colli di Scandiano e di Canossa�<br />
Sauvignon 15 t.
Malvasia (anche spumante) 16 t.
Pinot (anche spumante) 15 t.
Chardonnay (spumante) 15 t.
Lambr. Grasparossa 16 t.
Lambr. Montericco 16 t.
Marzemino 16 t.
Cabernet Sauvignon 15 t.
Malbo Gentile 16 t.
Bianco (anche spumante) 16 t.
Bianco Classico 15 t.
Rosso 15 t.
Le rese, anche nelle annate favorevoli, devono essere riportate nel limiti di cui sopra purch� la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva � vino per i quantitativi di cui trattasi.
Qualora la resa di uva per Ha superi il limite stabilito del 20% in pi� l�intera produzione non potr� rivendicare la DOC . La resa massima di uva in vino per la produzione dei vini e dei mosti parzialmente fermentati di cui all�art. 2 del presente disciplinare di produzione non deve essere superiore al 70% per tutti i vini.
Qualora la resa uva � vino finito superi detto limite, ma non oltre il 75%, la parte eccedente non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
ART. 6
La denominazione di origine controllata �Colli di Scandiano e di Canossa� seguita dal riferimento al nome dei vitigni, pu� essere utilizzata per produrre il vino spumante ottenuto con mosto e vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare e a condizione che la spumantizzazione avvenga a mezzo di fermentazione in autoclave o in bottiglia in ottemperanza alle vigenti norme sulla preparazione degli spumanti.
La tipologia Colli di Scandiano e Canossa Sauvignon �Riserva� � riservata ai vini tranquilli con un invecchiamento minimo di 18 mesi ( di cui almeno 6 in botti di legno) a decorrere dal 1� Novembre dello stesso anno della vendemmia.
La tipologia Colli di Scandiano e Canossa Cabernet Sauvignon �Riserva� � riservata ai vini tranquilli con un invecchiamento minimo di 24 mesi ( di cui almeno 6 in botti di legno) a decorrere dal 1� Novembre dello stesso anno della vendemmia.
ART. 7
Le operazioni di elaborazione dei mosti e dei vini, di vinificazione, ivi compresa la presa di spuma e l�affinamento in bottiglia, la spumantizzazione e l�invecchiamento in legno e in bottiglia per le tipologie per cui � previsto devono essere effettuate nell�ambito del territorio della provincia di Reggio Emilia.
E� facolt� del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali � Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini � consentire che le suddette operazioni siano effettuate in stabilimenti situati nel territorio delle province di Parma e Modena, a condizione che le ditte interessate ne facciano richiesta e dimostrino di aver effettuato le dette operazioni da almeno 10 anni e producano tradizionalmente i vini in questione utilizzando mosti o vini provenienti dalla zona di produzione di cui all�art. 3 del presente disciplinare, vinificate secondo le pratiche enologiche tradizionali leali e costanti in uso nel territorio stesso.
Le operazioni di elaborazione dei mosti e dei vini, di vinificazione ivi compresa la presa di spuma e l�affinamento in bottiglia, la spumantizzazione e l�invecchiamento devono essere effettuate nell�ambito del territorio della Provincia di Reggio Emilia.
Le operazioni di vinificazione delle uve destinate alla produzione del vino �Colli di Scandiano e di Canossa� Bianco Classico devono essere effettuate nell�ambito della zona di produzione delimitata all�art. 3 e nell�ambito dell�intero territorio dei comuni compresi anche parzialmente in tale zona.
E� facolt� del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali � Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini � consentire, in deroga a quanto previsto dal precedente comma, la vinificazione delle uve destinate alla produzione del �Colli di Scandiano e di Canossa� bianco classico a quelle aziende produttrici singole e/o associate site al di fuori della predetta zona di vinificazione, ma all�interno della zona di cui al primo comma del presente articolo, purch� dimostrino di aver vinificato con continuit� le uve provenienti dalla zona di produzione del �Colli di Scandiano e di Canossa� gi� �Bianco di Scandiano� DOC nei 10 anni precedenti l�entrata in vigore del presente disciplinare di produzione.
La dolcificazione deve effettuarsi con mosti d�uva, mosti d�uva concentrati, mosti d�uva parzialmente fermentati, tutti provenienti da uve di vigneti iscritti all�albo atte alla produzione dei vini a DOC �Colli di Scandiano e di Canossa� prodotti nelle zone delimitate dal precedente art. 3 o con mosto concentrato rettificato . L�arricchimento, quando consentito, pu� essere effettuato con l�impiego di mosto concentrato rettificato o, in alternativa, con mosto d�uve concentrato ottenuto dalle uve di vigneti delle variet� previste dal presente disciplinare e iscritte all�Albo o a mezzo concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite.
Il mosto concentrato rettificato proveniente da uve non destinate alla produzione dei vini a DOC �Colli di Scandiano e di Canossa� aggiunti nell�arricchimento e nella dolcificazione dovranno sostituire un�eguale quantit� di vino DOC �Colli di Scandiano e di Canossa�.
La dolcificazione per la presa di spuma, nell�arco dell�intera annata, deve effettuarsi con mosti di uve, mosti di uva concentrati, mosti d�uva parzialmente fermentati, tutti provenienti da uve atte alla produzione dei vini a DOC �Colli di Scandiano e di Canossa� o con mosto concentrato rettificato, anche su prodotti arricchiti.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto pratiche enologiche leali e costanti atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.
I vini nella tipologia novello devono essere ottenuti con almeno il 50% di vino proveniente dalla macerazione carbonica delle uve.
I vini sottoposti ad invecchiamento in botte, possono presentare lieve sentore di legno.
ART. 8
I vini di cui all�art. 2 all�atto dell�immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
�Colli di Scandiano e di Canossa� Sauvignon:
COLORE: giallo paglierino pi� o meno carico
ODORE:caratteristico, gradevolmente aromatico, delicato
SAPORE: caratteristico, secco, fresco, armonico, di giusto corpo, sapido
TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUMICO TOTALE MINIMO: 10,50 % vol.
ACIDITA� TOTALE: 5,0 g/l
ESTRATTO NON RIDUTTORE MINIMO: 16,0 g/l
Colli di Scandiano e di Canossa� Sauvignon� frizzante:
SPUMA: vivace, evanescente
COLORE: giallo paglierino pi� o meno carico
ODORE: caratteristico,gradevolmente aromatico, delicato
SAPORE: caratteristico, secco, fresco, armonico, di giusto corpo, sapido
TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUMICO TOTALE MINIMO: 10,50 % vol.
ACIDITA� TOTALE : 5,0 g/l
ESTRATTO NON RIDUTTORE MINIMO: 16,0 g/l
�Colli di Scandiano e di Canossa� Sauvignon �Riserva�:
COLORE: giallo paglierino pi� o meno carico
ODORE: caratteristico, gradevolmente aromatico con lieve sentore di legno
SAPORE: caratteristico, secco, armonico, di giusto corpo, sapido con lieve sentore di legno
TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUMICO TOTALE MINIMO: 11,00 % vol.
ACIDITA� TOTALE: 5,0 g/l
ESTRATTO NON RIDUTTORE MINIMO: 16,0 g/l
Colli di Scandiano e di Canossa� Sauvignon �PASSITO:
COLORE: giallo dorato tendente all�ambrato
ODORE: delicato, caratteristico, armonico, gradevole, fine
SAPORE: gradevolmente dolce, armonico, pieno e vellutato
TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUMICO EFFETTIVO MINIMO: 10,00% vol.
TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUMICO TOTALE MINIMO: 16,00% vol.
ACIDITA� TOTALE: 4,5 g/l
ESTRATTO NON RIDUTTORE MINIMO: 20,0 g/l
�Colli di Scandiano e di Canossa� pinot
COLORE: giallo paglierino
ODORE: intenso, caratteristico
SAPORE: asciutto, armonico,fresco, pieno, vellutato
TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUMICO TOTALE MINIMO: 11,00 % vol.
ACIDITA� TOTALE : 5,0 g/l
ESTRATTO NON RIDUTTORE MINIMO:16,0 g/l
Colli di Scandiano e di Canossa� pinot frizzante
SPUMA: vivace, evanescente
COLORE: giallo paglierino
ODORE: intenso, caratteristico
SAPORE: asciutto, armonico,fresco, pieno, vellutato
TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUMICO TOTALE MINIMO: 11,00 % vol.
ACIDITA� TOTALE: 5,0 g/l
ESTRATTO NON RIDUTTORE MINIMO: 16,0 g/l
�Colli di Scandiano e di Canossa� pinot SPUMANTE
SPUMA: fine e persistente
COLORE: paglierino pi� o meno intenso
ODORE: caratteristico, delicato, fine
SAPORE: sapido, fresco, armonico, asciutto, pieno, vellutato
TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUMICO TOTALE MINIMO: 11,00 % vol.
ACIDITA� TOTALE: 5,5 g/l
ESTRATTO NON RIDUTTORE MINIMO: 16,0 g/l.
�Colli di Scandiano e di Canossa� CHARDONNAY
COLORE: paglierino chiaro
ODORE: gradevole, delicato, fine, caratteristico
SAPORE: armonico, asciutto, morbido, vellutato
TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUMICO TOTALE MINIMO: 11,00 % vol.
ACIDITA� TOTALE : 5,0 g/l
ESTRATTO NON RIDUTTORE MINIMO: 16,0 g/l.
�Colli di Scandiano e di Canossa� CHARDONNAY FRIZZANTE
SPUMA: vivace, evanescente
COLORE: paglierino chiaro
ODORE: gradevole, delicato, fine, caratteristico
SAPORE: armonico, asciutto, morbido, vellutato
TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUMICO TOTALE MINIMO: 11,00 % vol.
ACIDITA� TOTALE : 5,0 g/l
ESTRATTO NON RIDUTTORE MINIMO:16,0 g/l.
�Colli di Scandiano e di Canossa� CHARDONNAY SPUMANTE
SPUMA: fine e persistente
COLORE: paglierino chiaro
ODORE: delicato, fine, caratteristico
SAPORE: sapido, fresco, armonico, vellutato, morbido
TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUMICO TOTALE MINIMO: 11,00 % vol.
ACIDITA� TOTALE : 5,5 g/l
ESTRATTO NON RIDUTTORE MINIMO: 16,0 g/l.
�Colli di Scandiano e di Canossa� MALVASIA
COLORE: paglierino pi� o meno carico
ODORE: caratteristico, anche intenso
SAPORE: aromatico, dolce, amabile, abboccato, secco, fresco, armonico
TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUMICO EFFETTIVO MINIMO: 4,50% vol.
TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUMICO TOTALE MINIMO: 10,50 % vol.
ACIDITA� TOTALE: 5,0 g/l
ESTRATTO NON RIDUTTORE MINIMO: 15,0 g/l.
�Colli di Scandiano e di Canossa� MALVASIA FRIZZANTE
SPUMA: vivace, evanescente
COLORE: paglierino pi� o meno carico
ODORE: caratteristico, anche intenso
SAPORE: aromatico, dolce, amabile, abboccato, secco, fresco, armonico
TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUMICO EFFETTIVO MINIMO: 4,50% vol.
TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUMICO TOTALE MINIMO: 10,50 % vol.
ACIDITA� TOTALE: 5,0 g/l
ESTRATTO NON RIDUTTORE MINIMO:15,0 g/l.
�Colli di Scandiano e di Canossa� MALVASIA SPUMANTE
SPUMA: fine e persistente
COLORE: paglierino pi� o meno carico
ODORE: caratteristico, anche intenso
SAPORE: aromatico, fresco, armonico
TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUMICO EFFETTIVO MINIMO: 6,00% vol.
TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUMICO TOTALE MINIMO: 11,00 % vol.
ACIDITA� TOTALE: 5,0 g/l
ESTRATTO NON RIDUTTORE MINIMO: 15,0 g/l.
�Colli di Scandiano e di Canossa� BIANCO anche CLASSICO
COLORE: paglierino pi� o meno carico
ODORE: caratteristico, gradevolmente aromatico
SAPORE: caratteristico, dolce, amabile, abboccato, secco, fresco, armonico
TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUMICO EFFETTIVO MINIMO: 5,50% vol.
TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUMICO TOTALE MINIMO: 10,50 % vol.
ACIDITA� TOTALE: 5,0 g/l
ESTRATTO NON RIDUTTORE MINIMO: 16,0 g/l.
�Colli di Scandiano e di Canossa� BIANCO FRIZZANTE e BIANCO CLASSICO FRIZZANTE
SPUMA;vivace, evanescente
COLORE: paglierino pi� o meno carico
ODORE: caratteristico, gradevolmente aromatico
SAPORE: caratteristico, dolce, amabile, abboccato, secco, fresco, armonico
TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUMICO EFFETTIVO MINIMO: 5,50% vol.
TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUMICO TOTALE MINIMO: 10,50 % vol.
ACIDITA� TOTALE: 5,0 g/l
ESTRATTO NON RIDUTTORE INIMO:16,0g/l.
�Colli di Scandiano e di Canossa� BIANCO SPUMANTE
SPUMA: fine e persistente
COLORE: paglierino pi� o meno carico
ODORE: gradevole,caratteristico, leggermente aromatico
SAPORE: caratteristico, sapido, fresco, armonico, di giusto corpo
TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUMICO TOTALE MINIMO: 11,00 % vol.
ACIDITA� TOTALE : 5,0 g/l
ESTRATTO NON RIDUTTORE MINIMO: 16,0 g/l.
�Colli di Scandiano e di Canossa� LAMBRUSCO GRASPAROSSA
COLORE: rubino
ODORE: spiccatamente vinoso e particolarmente profumato
SAPORE: sapido e armonico, dolce, amabile, abboccato, secco
TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUMICO EFFETTIVO MINIMO: 5,50% vol.
TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUMICO TOTALE MINIMO: 10,50 % vol.
ACIDITA� TOTALE: 5,5 g/l
ESTRATTO NON RIDUTTORE MINIMO: 16,0 g/l.
�Colli di Scandiano e di Canossa� LAMBRUSCO GRASPAROSSA FRIZZANTE:
SPUMA: vivace, evanescente
COLORE: rubino
ODORE: spiccatamente vinoso e particolarmente profumato
SAPORE: sapido e armonico, dolce, amabile, abboccato, secco
TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUMICO EFFETTIVO MINIMO: 5,50% vol.
TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUMICO TOTALE MINIMO: 10,50 % vol.
ACIDITA� TOTALE: 5,5 g/l
ESTRATTO NON RIDUTTORE MINIMO:16,0 g/l.
�Colli di Scandiano e di Canossa� LAMBRUSCO MONTERICCO ROSSO e ROSATO
COLORE: rosso o rosato
ODORE: gradevole,caratteristico,fruttato, fresco
SAPORE: caratteristico, fresco, gradevole, armonico,di giusto corpo, abboccato, secco
TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUMICO TOTALE MINIMO: 10,50 % vol.
ACIDITA� TOTALE: 6,0 g/l
ESTRATTO NON RIDUTTORE MINIMO: 18,0 g/l per la tipologia �rosso�
15,0 g/l per la tipologia �rosato�.
�Colli di Scandiano e di Canossa� LAMBRUSCO MONTERICCO ROSSO e ROSATO FRIZZANTE
SPUMA; vivace, evanescente
COLORE: rosso o rosato
ODORE: gradevole,caratteristico,fruttato, fresco
SAPORE: caratteristico, fresco, gradevole, armonico,di giusto corpo, abboccato, secco
TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUMICO TOTALE MINIMO: 10,50 % vol.
ACIDITA� TOTALE: 6,0 g/l
ESTRATTO NON RIDUTTORE MINIMO: 18,0 g/l per la tipologia �rosso�
15,0 g/l per la tipologia �rosato�.
�Colli di Scandiano e di Canossa� CABERNET � SAUVIGNON
COLORE: rosso rubino
ODORE: caratteristico ed etereo
SAPORE: armonico, lievemente tannico, secco, tranquillo
TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUMICO TOTALE MINIMO: 12,00 % vol.
ACIDITA� TOTALE: 4,5 g/l
ESTRATTO NON RIDUTTORE MINIMO: 21,0 g/l
Colli di Scandiano e di Canossa� CABERNET � SAUVIGNON �Riserva:
COLORE: rosso rubino
ODORE: caratteristico con lieve sentore di legno
SAPORE: caratteristico,armonico, pieno ,vellutato con lieve sentore di legno
TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUMICO TOTALE MINIMO: 12,00 % vol.
ACIDITA� TOTALE: 4,5 g/l
ESTRATTO NON RIDUTTORE MINIMO: 23,0 g/l
�Colli di Scandiano e di Canossa� MARZEMINO
COLORE: rosso rubino
ODORE: caratteristico, intenso
SAPORE: gradevole, pieno, dolce, amabile, abboccato, secco
TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUMICO TOTALE MINIMO: 11,00 % vol.
TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUMICO EFFETTIVO MINIMO: 5,50% vol.
ACIDITA� TOTALE: 5,0 g/l
ESTRATTO NON RIDUTTORE MINIMO:20,0 g/l.
Colli di Scandiano e di Canossa� MARZEMINO FRIZZANTE
SPUMA: vivace, evanescente
COLORE: rosso rubino
ODORE: caratteristico, intenso
SAPORE: gradevole, pieno, dolce, amabile, abboccato, secco
TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUMICO EFFETTIVO MINIMO: 5,50% vol.
TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUMICO TOTALE MINIMO: 11,00 % vol.
ACIDITA� TOTALE: 5,0 g/l
ESTRATTO NON RIDUTTORE MINIMO:20,0 g/l.
�Colli di Scandiano e di Canossa� MARZEMINO NOVELLO
:COLORE: rosso rubino
ODORE: vinoso, intenso, fruttato
SAPORE: gradevole, tranquillo
TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUMICO TOTALE MINIMO: 11,00 % vol.
ACIDITA� TOTALE: 5,0 g/l
ESTRATTO NON RIDUTTORE MINIMO: 18,0 g/l
�Colli di Scandiano e di Canossa� MALBO GENTILE
COLORE: rosso rubino
ODORE: caratteristico,intenso
SAPORE: caratteristico, gradevole, pieno, dolce, amabile, abboccato, secco
TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUMICO EFFETTIVO MINIMO: 5,50% vol.
TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUMICO TOTALE MINIMO: 11,00 % vol.
ACIDITA� TOTALE: 5,0 g/l
ESTRATTO NON RIDUTTORE MINIMO:20,0 g/l.
�Colli di Scandiano e di Canossa� MALBO GENTILE FRIZZANTE
SPUMA: vivace, evanescente
COLORE: rosso rubino
ODORE: caratteristico,intenso
SAPORE: caratteristico, gradevole, pieno, dolce, amabile, abboccato, secco
TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUMICO EFFETTIVO MINIMO: 5,50% vol
TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUMICO TOTALE MINIMO: 11,00 % vol.
ACIDITA� TOTALE: 5,0 g/l
ESTRATTO NON RIDUTTORE MINIMO:20,0 g/l.
�Colli di Scandiano e di Canossa� MALBO GENTILE NOVELLO
COLORE: rosso
ODORE: vinoso, intenso, fruttato
SAPORE: sapido, tranquillo, talvolta vivace
TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUMICO TOTALE MINIMO: 11,00 % vol.
ACIDITA� TOTALE: 5,0 g/l
ESTRATTO NON RIDUTTORE MINIMO: 18,0 g/l
�Colli di Scandiano e di Canossa� ROSSO
COLORE: rosso
ODORE: caratteristico, fruttato, floreale
SAPORE: secco, gradevole, pieno
TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUMICO TOTALE MINIMO: 11,50 % vol.
ACIDITA� TOTALE: 5,0 g/l
ESTRATTO NON RIDUTTORE MINIMO:20,0 g/l.
E� prevista la tipologia frizzante.
E� consentito l�invecchiamento anche in botti di legno.
Colli di Scandiano e di Canossa� ROSSO FRIZZANTE
SPUMA: vivace, evanescente
COLORE: rosso
ODORE: caratteristico, fruttato, floreale
SAPORE: secco, gradevole, pieno
TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUMICO TOTALE MINIMO: 11,50 % vol.
ACIDITA� TOTALE: 5,0 g/l
ESTRATTO NON RIDUTTORE MINIMO:20,0 g/l.
�Colli di Scandiano e di Canossa� ROSSO NOVELLO
COLORE: rosso
ODORE: vinoso, intenso, fruttato
SAPORE: sapido, tranquillo, talvolta vivace
TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUMICO TOTALE MINIMO: 11,00 % vol.
ACIDITA� TOTALE: 5,0 g/l
ESTRATTO NON RIDUTTORE MINIMO: 18,0 g/l
ART. 9
La tipologia �Colli di Scandiano e di Canossa� Sauvignon �passito� � riservata al vino ottenuto dalle uve dei vitigni Sauvignon per almeno il 90%.
La resa massima dell�uva in vino finito non deve essere superiore al 40% (resa riferita all�uva fresca).
Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento devono essere effettuate nell�ambito della zona di produzione di cui all�art. 3.
Le uve destinate all�appassimento devono assicurare un titolo alcolometrico minimo naturale di gradi 11.
La vinificazione delle uve destinate alla produzione del vino �Colli di Scandiano e di Canossa� Sauvignon � passito �deve avvenire dopo che le stesse abbiano subito un periodo di appassimento. E� ammessa nella fase di appassimento l�utilizzazione di aria ventilata per la disidratazione delle uve onde assicurare al vino derivato un titolo alcolometrico volumico totale naturale minimo di gradi 16 per cento.
Il vino �Colli di Scandiano e di Canossa� Sauvignon � passito � pu� essere immesso al consumo a decorrere dal 10 novembre del secondo anno successivo a quello della vendemmia, di cui almeno uno in botte.
Nella fase di invecchiamento � ammesso il taglio con i vini di diverse annate, mantenendo l�85% del vino dell�annata dichiarata.
ART. 10
Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata �Colli di Scandiano e di Canossa� � vietato l�uso di qualificazioni diverse da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi superiore, extra, fine, scelto, selezionato e similari.
E� consentito l�uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l�acquirente.
Le indicazioni tendenti a specificare l�attivit� agricola dell�imbottigliatore quali: viticoltore, fattoria, tenuta, podere, cascina ed altri termini similari, sono consentite in osservanza delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia.
ART. 11
I vini a denominazione di origine controllata �Colli di Scandiano e di Canossa� Sauvignon, Pinot, Chardonnay, Malvasia, Bianco Classico, Bianco, Lambrusco Grasparossa, Lambrusco Montericco, Rosso, Marzemino e Malbo Gentile, previsti dal presente disciplinare nel tipo frizzante, se confezionati in recipienti di capacit� inferiori a 5 litri, possono essere immessi al consumo solo in bottiglie di vetro chiuse con tappo di sughero o altro materiale consentito, anche a fungo ancorato
I vini a denominazione di origine controllata �Colli di Scandiano e di Canossa� Sauvignon, Pinot, Chardonnay, Malvasia, Bianco Classico, Bianco, Lambrusco Grasparossa, Lambrusco Montericco, Rosso, Marzemino, Malbo Gentile e Cabernet-Sauvignon previsti dal presente disciplinare nella tipologia tranquillo, se confezionati in recipienti di capacit� inferiore a 5 litri, possono essere immessi al consumo solo in bottiglie di vetro con tappo di sughero o altro materiale consentito.
I vini frizzanti a denominazione di origine controllata �Colli di Scandiano e di Canossa� Malvasia, Bianco Classico, Bianco, Rosso, Lambrusco Grasparossa, Lambrusco Montericco Rosso e Rosato, Malbo Gentile devono essere imbottigliati in recipienti di vetro fino a 3 litri.
Disciplinare di produzione dei vini ad indicazione Geografica tipica "Emilia" o "Dell´Emilia"
Aggiornamento secondo disposizioni di legge anno 2005
Art. 1.
La indicazione geografica tipica �Emilia� o �dell'Emilia�
accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente
disciplinare di produzione, e' riservata ai mosti parzialmente
fermentati e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti
in appresso indicati.
Art. 2.
La indicazione geografica tipica �Emilia� o �dell'Emilia� e'
riservata ai seguenti vini:
bianchi, anche nella tipologia frizzante;
rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;
rosati, anche nella tipologia frizzante.
I vini ad indicazione geografica tipica �Emilia� o �dell'Emilia�
bianchi, rossi e rosati, devono essere ottenuti da uve provenienti da
vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o piu' vitigni idonei
alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna.
L'indicazione geografica tipica �Emilia� o �dell'Emilia� con la
specificazione di uno dei seguenti vitigni: Alionza, Ancellotta o
Lancellotta, Barbera, Cabernet, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon,
Chardonnay, Fortana, Lambrusco, Malvasia di Candia Aromatica, Malbo
gentile, Malvasia bianca di Candia, Marzemino, Merlot, Montu',
Pignoletto, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Riesling italico,
Sangiovese, Sauvignon, Trebbiano e' riservata ai vini ottenuti da uve
provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, come di
seguito indicati:
Alionza.
Vitigni: Alionza, nella misura minima dell'85%. Possono
concorrere uve a bacca bianca non aromatiche provenienti da vitigni
idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino ad un
massimo del 15%.
Ancellotta o Lancellotta.
Vitigni: Ancellotta o Lancellotta nella misura minima dell'85%.
Possono concorrere uve a bacca nera non aromatiche provenienti da
vitigni idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino
ad un massimo del 15%.
Barbera.
Vitigni: Barbera, nella misura minima dell'85%. Possono
concorrere uve a bacca nera non aromatiche provenienti da vitigni
idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino ad un
massimo del 15%.
Cabernet.
Vitigni: Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon, da soli o
congiuntamente, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere uve
a bacca nera non aromatiche provenienti da vitigni idonei alla
coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino ad un massimo del
15%.
Cabernet Sauvignon.
Vitigni: Cabernet Sauvignon nella misura minima dell'85%. Possono
concorrere uve a bacca nera non aromatiche provenienti da vigneti
idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino ad un
massimo del 15%.
Cabernet Franc.
Vitigni: Cabernet Franc, nella misura minima dell'85%. Possono
concorrere uve a bacca nera non aromatiche provenienti da vitigni
idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino ad un
massimo del 15%.
Chardonnay.
Vitigni: Chardonnay, nella misura minima dell'85%. Possono
concorrere uve a bacca bianca non aromatiche provenienti da vitigni
idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino ad un
massimo del 15%.
Fortana.
Vitigni: Fortana, nella misura minima dell'85%. Possono
concorrere uve a bacca nera non aromatiche provenienti da vitigni
idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino ad un
massimo del 15%.
Lambrusco.
Vitigni: Lambrusco Salamino, Lambrusco di Sorbara, Lambrusco
Grasparossa, Lambrusco Marani, Lambrusco Maestri, Lambrusco
Montericco, Lambrusco Viadanese, Lambrusco Oliva, da soli o
congiuntamente, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere uve
a bacca nera non aromatiche provenienti da vitigni idonei alla
coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino ad un massimo del
15%.
Lambrusco bianco.
Vitigni: Lambrusco Salamino, Lambrusco di Sorbara, Lambrusco
Grasparossa, Lambrusco Marani, Lambrusco Maestri, Lambrusco
Montericco, Lambrusco Viadanese, Lambrusco Oliva, da soli o
congiuntamente, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere uve
a bacca nera non aromatiche provenienti da vitigni idonei alla
coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino ad un massimo del
15%.
Le uve devono essere vinificate in bianco.
Malbo Gentile
Vitigni: Malbo Gentile, nella misura minima dell'85%. Possono
concorrere uve a bacca nera non aromatiche provenienti da vitigni
idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino ad un
massimo del 15%.
Malvasia.
Vitigni: Malvasia di Candia aromatica, nella misura minima
dell'85%. Possono concorrere uve a bacca bianca non aromatiche idonee
alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino ad un massimo
del 15%.
Malvasia bianca.
Vitigni: Malvasia bianca, nella misura minima dell'85%. Possono
concorrere uve a bacca bianca non aromatiche provenienti da vitigni
idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino ad un
massimo del 15%.
Marzemino.
Marzemino in misura non inferiore all'85%. Possono concorrere uve
a bacca nera non aromatiche provenienti da vitigni idonei alla
coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino ad un massimo del
15%.
Merlot.
Vitigni: Merlot, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere
uve a bacca nera non aromatiche provenienti da vitigni idonei alla
coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino ad un massimo del
15%.
Montu'.
Vitigni: Montu', nella misura minima dell'85%. Possono concorrere
uve a bacca bianca non aromatiche provenienti da vitigni idonei alla
coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino ad un massimo del
15%.
Pignoletto.
Vitigni: Pignoletto bolognese, nella misura minima dell'85%.
Possono concorrere uve a bacca bianca non aromatiche provenienti da
vitigni idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino
ad un massimo del 15%.
Pinot grigio.
Vitigni: Pinot grigio, nella misura minima dell'85%. Possono
concorrere uve a bacca bianca non aromatiche provenienti da vitigni
idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino ad un
massimo del 15%.
Pinot bianco.
Vitigni: Pinot bianco, nella misura minima dell'85%. Possono
concorrere uve a bacca bianca non aromatiche provenienti da vitigni
idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino ad un
massimo del 15%.
Pinot nero.
Vitigni: Pinot nero, nella misura minima dell'85%. Possono
concorrere uve a bacca nera non aromatiche provenienti da vitigni
idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino ad un
massimo del 15%.
Riesling italico.
Vitigni: Riesling italico, nella misura minima dell'85%. Possono
concorrere uve a bacca bianca non aromatiche provenienti da vitigni
idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino ad un
massimo del 15%.
Sangiovese.
Vitigni: Sangiovese, nella misura minima dell'85%. Possono
concorrere uve a bacca nera non aromatiche provenienti da vitigni
idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino ad un
massimo del 15%.
Sauvignon.
Vitigni: Sauvignon, nella misura minima dell'85%. Possono
concorrere uve a bacca bianca non aromatiche provenienti da vitigni
idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino ad un
massimo del 15%.
Trebbiano.
Vitigni: Trebbiano o romagnolo, Trebbiano toscano, da soli o
congiuntamente, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere uve
a bacca bianca non aromatiche provenienti da vitigni idonei alla
coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino ad un massimo del
15%.
I vini ad indicazione geografica tipica �Emilia� o �dell'Emilia�
con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo
possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante, con
esclusione dei vitigni Pinot grigio, Pinot nero, Cabernet, Cabernet
Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot, Riesling italico e Sangiovese.
I vini ad indicazione geografica tipica �Emilia� o �dell'Emilia�
con la specificazione del vitigno lambrusco, se immessi al consumo in
contenitori di capacita' inferiore a 6 litri, possono essere prodotti
solo nella tipologia frizzante.
I vini ad indicazione geografica tipica �Emilia� o �dell'Emilia�,
con la specificazione di un vitigno a bacca nera, possono essere
prodotti anche nella tipologia novello.
Per i vini ad indicazione geografica tipica �Emilia� o
�dell'Emilia�, con o senza il nome del vitigno, nella tipologia
frizzante e' vietata la gassificazione artificiale.
I vini ad indicazione geografica tipica �Emilia� o �dell'Emilia�
prodotti nella tipologia frizzante sono soggetti alle disposizioni di
cui al decreto ministeriale 29 luglio 2004 (Gazzetta Ufficiale n. 238
del 9 ottobre 2004).
Art. 3.
La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei
vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica
�Emilia� o �dell'Emilia� comprende l'intero territorio amministrativo
delle province di Ferrara, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia e
la parte della provincia di Bologna situata alla sinistra del fiume
Sillaro.
Art. 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione dei mosti e dei vini di cui all'art. 2 devono essere
quelle tradizionali della zona.
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura
specializzata, nell'ambito aziendale, e' gia' comprensiva
dell'aumento del 20% previsto dal decreto ministeriale 2 agosto 1996,
art. 1, comma 1 e non deve essere superiore per i vini ad indicazione
geografica tipica �Emilia� o �dell'Emilia�: nelle tipologie bianco,
rosso e rosato a tonnellate 29, e per le tipologie con le
specificazioni di vitigno a quelle di seguito riportate:
Alionza tonnellate 26;
Ancellotta o Lancellotta tonnellate 26;
Barbera tonnellate 21;
Cabernet tonnellate 21;
Cabernet Franc tonnellate 21;
Cabernet Sauvignon tonnellate 20;
Chardonnay tonnellate 23;
Fortana tonnellate 29;
Lambruschi tonnellate 29;
Malbo Gentile tonnellate 20;
Malvasia di Candia aromatica tonnellate 24;
Malvasia bianca tonnellate 20;
Marzemino tonnellate 20;
Merlot tonnellate 20;
Montu' tonnellate 29;
Pignoletto tonnellate 26;
Pinot bianco tonnellate 26;
Pinot grigio tonnellate 20;
Pinot nero tonnellate 20;
Riesling italico tonnellate 20;
Sangiovese tonnellate 21;
Sauvignon tonnellate 23;
Trebbiano tonnellate 29.
Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione
geografica tipica �Emilia� o �dell'Emilia� devono assicurare ai vini
il seguente titolo alcolometrico volumico naturale minimo:
Bianco 8,50 % vol.;
Rosso 8,50% vol.;
Rosato 8,50% vol.;
Alionza 8,50%;
Ancellotta o Lancellotta 8,50%;
Barbera 8,50%;
Cabernet 8,50%;
Cabernet Franc 8,50%;
Cabernet Sauvignon 8,50%;
Chardonnay 8,50%;
Fortana 8,50%;
Lambrusco 8,50%;
Malbo Gentile 8,50%;
Malvasia di Candia aromatica 8,50%;
Malvasia bianca 8,50%;
Marzemino 8,50%;
Merlot 8,50%;
Montu' 8,50%;
Pignoletto 8,50%;
Pinot bianco 8,50%;
Pinot grigio 8,50%;
Pinot nero 8,50%;
Riesling italico 8,50%;
Sangiovese 8,50%;
Sauvignon 8,50%;
Trebbiano 8,50%.
E' consentito l'aumento del titolo alcolometrico volumico
naturale mediante la pratica dell'arricchimento da effettuarsi nei
limiti e con le modalita' previste dalla normativa comunitaria.
Le operazioni di arricchimento da effettuarsi in un'unica fase,
devono essere annotate negli appositi registri e documenti e non
devono determinare alcun aumento quantitativo del prodotto finito.
Art. 5.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a
conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo,
non deve essere superiore all'80% per tutti i tipi di vino.
Qualora venga superato detto limite, tutto il prodotto perde il
diritto ad utilizzare la indicazione geografica tipica.
E' consentito a favore dei vini da tavola ad indicazione
geografica tipica �Emilia� o �dell'Emilia� il taglio con mosti e vini
provenienti anche da terreni situati al di fuori della zona di
produzione delimitata dal precedente art. 3 nella misura non
eccedente il limite del 15%.
Art. 6.
I vini ad indicazione geografica tipica �Emilia� o �dell'Emilia�,
con o senza la specificazione del vitigno, all'atto dell'immissione
al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici
totali minimi:
�Emilia� o �dell'Emilia� bianco 10,00%;
�Emilia� o �dell'Emilia� rosso 10,00%;
�Emilia� o �dell'Emilia� rosato 10,00%;
�Emilia� o �dell'Emilia� novello 11,00%;
Alionza 10,00%;
Ancellotta o Lancellotta 10,00%;
Barbera 10,00%;
Cabernet 10,00%;
Cabernet Franc 10,00%;
Cabernet Sauvignon 10,00%;
Chardonnay 10,00%;
Fortana 10,00%;
Lambrusco 10,00%;
Malvasia di Candia aromatica 10,00%;
Malvasia bianca 10,00%;
Malbo Gentile 10,00%;
Marzemino 10,00%;
Merlot 10,00%;
Montu' 10,00%;
Pignoletto 10,00%;
Pinot bianco 10,00%;
Pinot grigio 10,00%;
Pinot nero 10,00%;
Riesling italico 10,00%;
Sangiovese 10,00%;
Sauvignon 10,00%;
Trebbiano 10,00%.
Art. 7.
All'indicazione geografica tipica �Emilia� o �dell'Emilia� e'
vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle
previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra,
fine, scelto, selezionato, superiore e similari. E' tuttavia
consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi,
ragioni sociali, marchi privati purche' non abbiano significato
laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.
I vini ad indicazione geografica tipica �Emilia� o �dell'Emilia�
possono essere immessi al consumo nei contenitori previsti dalla
normativa vigente. Qualora siano confezionati in bottiglie di vetro,
possono essere presentati con qualsiasi tipo di chiusura, compreso il
tappo a fungo ancorato a gabbietta metallica tradizionalmente usato
nella zona di produzione.
I vini ad indicazione geografica tipica �Emilia�, o �dell'Emilia�
possono essere sottoposti anche ad un periodo di invecchiamento in
recipienti di legno.
Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n.
164, l'indicazione geografica tipica �Emilia� o �dell'Emilia� puo'
essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte
da vigneti coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel
precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a
denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si
intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi,
abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie di cui al
presente disciplinare.